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Cabotaggio nell’UE

Cabotaggio e Pacchetto Mobilità: cosa è cambiato?

Cabotaggio e Pacchetto Mobilità: modifiche dal 2022, limiti delle operazioni, periodo di attesa e obblighi amministrativi.

Zuzanna Sarapata
Mercedes Sprinter AMG Trans

Aggiornamento editoriale: 2 ottobre 2026. Si conserva la data originale dell’articolo; le informazioni normative e sui servizi sono state aggiornate per questa traduzione.

Il cabotaggio consiste nel trasporto stradale nazionale effettuato da un vettore di un altro paese dell’UE ed è utilizzato per ridurre i viaggi a vuoto. Nel febbraio 2022, con l’entrata in vigore del Pacchetto Mobilità, le regole sul cabotaggio sono cambiate significativamente. Di seguito spieghiamo cosa è cambiato e quali sono le conseguenze per vettori, spedizionieri e clienti.

Le principali modifiche al cabotaggio dopo il Pacchetto Mobilità

Il Pacchetto Mobilità ha modificato o precisato diverse norme sui trasporti di cabotaggio. Ecco le principali novità:

Il periodo di attesa di 4 giorni riguarda lo stesso veicolo a motore nello stesso Stato membro dopo un periodo di cabotaggio. Si conta dalle 00:00 del giorno successivo all’ultimo scarico di cabotaggio, non dal passaggio della frontiera. Nel calcolo vanno considerati anche fine settimana e festivi secondo il regolamento 1182/71. Durante l’attesa sono possibili trasporti internazionali, transito o permanenza nel Paese. Un nuovo periodo di cabotaggio richiede la fine dell’attesa e un trasporto internazionale in entrata idoneo.

Per i conducenti distaccati rientranti nella direttiva 2020/1057, la dichiarazione va presentata tramite il portale UE del trasporto stradale collegato a IMI, al più tardi all’inizio del distacco, e mantenuta aggiornata. Riguarda un conducente, un Paese ospitante e il periodo dichiarato: non è una notifica distinta per ogni singolo carico. Cabotaggio e cross-trade comportano generalmente distacco; trasporto bilaterale e transito prevedono esenzioni. Portali nazionali come SIPSI o MiLoG non sono il canale di dichiarazione per gli operatori UE soggetti alla direttiva.

Dal 21 maggio 2022, il trasporto internazionale di merci per conto terzi con veicoli o complessi veicolari di massa massima autorizzata superiore a 2,5 tonnellate richiede una licenza comunitaria. Nel limite si conta anche il rimorchio. Occorre verificare le esenzioni applicabili: l’obbligo non riguarda ogni veicolo sotto le 3,5 tonnellate. Gli operatori interessati devono rispettare anche i requisiti di accesso alla professione, capacità finanziaria e onorabilità.

Dal 1º luglio 2026, le norme UE sui tempi di guida, le interruzioni e i riposi e l’obbligo del tachigrafo intelligente versione 2 si applicano anche ai veicoli o complessi superiori a 2,5 tonnellate nel trasporto internazionale di merci o nel cabotaggio. Quelli oltre 3,5 tonnellate erano già soggetti alle norme. Restano esenzioni, tra cui determinati trasporti in conto proprio oltre 2,5 e fino a 3,5 tonnellate quando la guida non è l’attività principale del conducente. Vanno verificati insieme veicolo, servizio ed esenzione.

Cabotaggio con furgoni: valgono le stesse regole degli autocarri? (PL)

Queste modifiche richiedono ai vettori una migliore pianificazione degli itinerari, tenendo conto della pausa di 4 giorni. Per i committenti significano maggiore certezza che i servizi siano svolti legalmente e in conformità alle nuove norme.

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Concordate percorso, carico e documentazione con AMG-Trans prima della partenza. Controllare sequenza delle operazioni, limiti di massa, distacco e tempi di guida aiuta a ridurre i rischi di irregolarità. Un modulo di richiesta o uno strumento di pianificazione supporta questo lavoro, ma non sostituisce la valutazione del vettore né garantisce un controllo senza contestazioni.

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FAQ

Domande frequenti

Cosa è cambiato nel cabotaggio con il Pacchetto Mobilità?

Dopo lo scarico di tutte le merci del trasporto internazionale in entrata, lo stesso veicolo a motore può effettuare fino a 3 operazioni di cabotaggio entro 7 giorni. In un altro Stato membro raggiunto a vuoto, è consentita una sola operazione entro 3 giorni dall’ingresso, sempre entro la finestra complessiva di 7 giorni e il totale di tre operazioni. Il cabotaggio può iniziare il giorno dello scarico internazionale; il termine di 7 giorni si conta dal giorno successivo. Va rispettato anche il distinto periodo di attesa di 4 giorni.

Il periodo di attesa di 4 giorni riguarda lo stesso veicolo a motore nello stesso Stato membro dopo un periodo di cabotaggio. Si conta dalle 00:00 del giorno successivo all’ultimo scarico di cabotaggio, non dal passaggio della frontiera. Nel calcolo vanno considerati anche fine settimana e festivi secondo il regolamento 1182/71. Durante l’attesa sono possibili trasporti internazionali, transito o permanenza nel Paese. Un nuovo periodo di cabotaggio richiede la fine dell’attesa e un trasporto internazionale in entrata idoneo.

Per i conducenti distaccati rientranti nella direttiva 2020/1057, la dichiarazione va presentata tramite il portale UE del trasporto stradale collegato a IMI, al più tardi all’inizio del distacco, e mantenuta aggiornata. Riguarda un conducente, un Paese ospitante e il periodo dichiarato: non è una notifica distinta per ogni singolo carico. Cabotaggio e cross-trade comportano generalmente distacco; trasporto bilaterale e transito prevedono esenzioni. Portali nazionali come SIPSI o MiLoG non sono il canale di dichiarazione per gli operatori UE soggetti alla direttiva.

Il Pacchetto Mobilità si applica ai furgoni fino a 3,5 t?

Dal 21 maggio 2022, il trasporto internazionale di merci per conto terzi con veicoli o complessi veicolari di massa massima autorizzata superiore a 2,5 tonnellate richiede una licenza comunitaria. Nel limite si conta anche il rimorchio. Occorre verificare le esenzioni applicabili: l’obbligo non riguarda ogni veicolo sotto le 3,5 tonnellate. Gli operatori interessati devono rispettare anche i requisiti di accesso alla professione, capacità finanziaria e onorabilità.

Dal 1º luglio 2026, le norme UE sui tempi di guida, le interruzioni e i riposi e l’obbligo del tachigrafo intelligente versione 2 si applicano anche ai veicoli o complessi superiori a 2,5 tonnellate nel trasporto internazionale di merci o nel cabotaggio. Quelli oltre 3,5 tonnellate erano già soggetti alle norme. Restano esenzioni, tra cui determinati trasporti in conto proprio oltre 2,5 e fino a 3,5 tonnellate quando la guida non è l’attività principale del conducente. Vanno verificati insieme veicolo, servizio ed esenzione.

Cabotaggio con furgoni: valgono le stesse regole degli autocarri? (PL)

Quanto dura il periodo di attesa dopo il cabotaggio?

Il periodo di attesa di 4 giorni riguarda lo stesso veicolo a motore nello stesso Stato membro dopo un periodo di cabotaggio. Si conta dalle 00:00 del giorno successivo all’ultimo scarico di cabotaggio, non dal passaggio della frontiera. Nel calcolo vanno considerati anche fine settimana e festivi secondo il regolamento 1182/71. Durante l’attesa sono possibili trasporti internazionali, transito o permanenza nel Paese. Un nuovo periodo di cabotaggio richiede la fine dell’attesa e un trasporto internazionale in entrata idoneo.

Dopo lo scarico di tutte le merci del trasporto internazionale in entrata, lo stesso veicolo a motore può effettuare fino a 3 operazioni di cabotaggio entro 7 giorni. In un altro Stato membro raggiunto a vuoto, è consentita una sola operazione entro 3 giorni dall’ingresso, sempre entro la finestra complessiva di 7 giorni e il totale di tre operazioni. Il cabotaggio può iniziare il giorno dello scarico internazionale; il termine di 7 giorni si conta dal giorno successivo. Va rispettato anche il distinto periodo di attesa di 4 giorni.

AMG-Trans soddisfa i requisiti del Pacchetto Mobilità?

Concordate percorso, carico e documentazione con AMG-Trans prima della partenza. Controllare sequenza delle operazioni, limiti di massa, distacco e tempi di guida aiuta a ridurre i rischi di irregolarità. Un modulo di richiesta o uno strumento di pianificazione supporta questo lavoro, ma non sostituisce la valutazione del vettore né garantisce un controllo senza contestazioni.

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Il cabotaggio è ancora conveniente con le nuove norme?

Sì. Il cabotaggio può ancora essere redditizio se il vettore rispetta le norme e pianifica bene le operazioni. Effettuare legalmente 1–3 trasporti aggiuntivi dopo una consegna internazionale aumenta ancora i ricavi e l’efficienza della flotta, riducendo i viaggi a vuoto. Occorre però considerare la pausa di 4 giorni e i costi aggiuntivi per soddisfare i requisiti, comprese le formalità amministrative e le retribuzioni dei conducenti. I tentativi di aggirare le nuove norme perdono rapidamente convenienza a causa delle sanzioni elevate e del rischio di perdere la licenza.

Fonti verificate per questo aggiornamento: EU · 1072/2009 · EU · 2020/1055 · EU · 561/2006 · EU · IMI